contratto preliminare di compravendita
Prima di regolare l'acquisto davanti
al notaio l'acquirente può decidere di stipulare quello che
comunemente viene chiamato "compromesso". Consiste infatti
nella promessa di stipulare un contratto definitivo successivo,
solitamente in presenza di un notaio.
La funzione del contratto preliminare è proprio
quella di bloccare il consenso (art.1325 cod. civ).
Le parti in questa fase si "obbligano" a prestare il proprio
consenso in una fase successiva, ad un successivo atto di trasferimento
della proprietà.
L'acquirente non diventa proprietario dell'immobile e poichè
l'effetto è puramente obbligatorio solo tra le parti (futuro
acquirente e venditore) nel caso in cui il proprietario in questa
fase dovesse decidere di vendere ad una terza persona, il diritto
dell'acquirente non è opponibile al terzo che acquista in
buona fede.
Non esiste nessun obbligo di firmare un compromesso, si potrebbe
direttamente contrarre il contratto di compravendita davanti al
notaio.
Questa fase è tipica quando le parti vogliono ricorrere ad
accertamenti e controlli sulla validità dell'affare. Un buon
compromesso deve contenere in maniera minuziosa tutte le informazioni
inerenti all'immobile in oggetto, i termini e le modalità
di pagamento, indicare il luogo e la data del rogito e tutti i dati
identificativi del venditore e del notaio che si occuperà
della trascrizione;Una clausola di garanzia da parte del venditore
che l'immobile è libero da vincoli, pesi, oneri, trascrizioni
pregiudizievoli ed ipoteche o che comunque lo sarà prima
del rogito.
Ai fini degli accertamenti da effettuare come appunto accennato
sopra è opportuno farsi rilasciare dal venditore i seguenti
documenti: Essendo il compromesso una scrittura privata tra le parti
si possono apportare modifiche. In questa fase è opportuno
chiarire a che titolo giuridico vengono date eventuali somme consegnate.
Possiamo infatti parlare di acconto, caparra confirmatoria o penitenziale.
Non sottoscrivere un compromesso se non si ha completamente fiducia
nella trattativa o se ci viene chiesto di depositare somme troppo
onerose.
Il contratto preliminare potrebbe diventare definitivo se le parti
decidono di trascriverlo. Attenzione perchè nel caso qualcosa
non dovesse funzionare perfettamente avvalersi dei "rimedi
di legge" diventerebbe eccessivamente oneroso senza contare
che le imposte anticipate in questa fase non sono soggette a restituzione.
Affidarsi ad un notaio invece vuol dire trasferirgli la responsabilità
della regolarità della trattativa e di tutte le informazioni
in esso contenute.
In ultimo ri ricorda che il contratto preliminare deve avere la
stessa forma prevista per il definitivo e che tutte le imposte e
spese derivate dallo stesso sono ad esclusivo carico dell'acquirente.
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