il contratto di locazione
L'art.1571 disciplina il contratto
di locazione nel modo seguente:La locazione è il contratto
col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile
o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Vediamo cosa significa........
Salta subito in risalto l'imperativo "obbligo"
di fare godere la cosa locata. Quindi è chiaro che si può
locare tutto ciò che si può godere senza distruggere.
Questo in automatico esclude come oggetto contrattuale le cose "consumabili"
poichè porterebbero ad una immediata conclusione del contratto
per mancanza dell'oggetto. Distruggere va distinto da deteriorare
cioè quel normale logorio fisico dipendente dal normale uso
di una cosa. Il conduttore ha diritto di usare e poter deteriorare
senza distruggere! La legge poi disciplina minuziosamente quali
comportamenti rientrano nel primo e quali sconfinano nel secondo.
Pensiamo ai buchi fatti nel muro per appendere una mensola oppure
ai fori nelle maioliche della cucina o del bagno!Questa usura è
compresa nel corrispettivo che si versa da contratto al locatore.
La presenza del corrispettivo è fondamentale perchè
si parli di locazione!
A titolo gratuito saremmo in presenza del contratto
di comodato con altri effetti normativi.
E proprio al fine del normale godimento il locatore ha l'obbligo
di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione. Questo
significa che deve eseguire tutte le riparazioni necessarie per
permettere al conduttore di perseguire l'oggetto del contratto e
quest'ultimo ha il diritto di esigerle qualora rientranti nella
ordinaria manutenzione. La consegna si concretizza con il passaggio
delle chiavidell'appartamento. In caso di rifiuto il conduttore
può ricorrere all' esecuzione forzata o alla risoluzione
del contratto per inadempienza. Le legge nell'ultimo decennio è
intervenuta diverse volte creando una normativa che è andata
affiancandosi al codice civile. Possiamo distinguere oltre al codice
civile le seguenti fonti normative:
1)Legge 27.7.1978 (meglio conosciuta come legge equo
canone)
2)Legge14.7.1992 (Legge dei patti in deroga)
3)Legge 30.12.1998 (Legge 431/98)
A differenza del passato, ai fini della validità,
è sempre richiesta la forma scritta pena la nullità.
Non è più possibile stipulare verbalmente i contratti
di locazione. La disciplina in vigore prevede le seguenti tipologie
di contratto:
-libero (possono essere stipulati senza seguire uno schema contrattuale)
-assistito (occorre utilizzare esclusivamente moduli forniti dalle
associazioni di categoria)
-transitorio (moduli pre-stampati utili per contratti di breve durata,
come quelli per locazioni di case-vacanze piuttosto che alloggi
per studenti universitari)
TIPI DI CONTRATTO
EQUO CANONE : si applica ai contratti stipulati
prima del 14.07.1992
EQUO CANONE, PATTI IN DEROGA : si applica ai contratti stipulti
dal 14.07.1992 al 30.12.1998
LEGGE 431/1998 : contratto stipulato o rinnovato dal 30.12.1998.
Tale applicazione è valida solo nei confronti di immobili
adibiti ad uso abitazione.
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