Agevolazioni acquisto prima casa
Per quanto concerne il trattamento
fiscale sugli immobili in questi ultimi anni sono state introdotte
diverse agevolazioni, analizziamo in questa sezione quali riguardano
l'acquisto di una abitazione da adibire a prima casa.....
Innanzi tutto occorre distinguere la persona
del venditore: - se colui che vende è un'impresa costruttrice
o una società immobiliare l'iva sull'acquisto è ridotta
al 4% a differenza del passato che ammontava al 10%; - se colui
che vende è un privato si parlerà quindi di una imposta
di registro del 3% sul valore dichiarato rispetto al passato che
ammontava al 4%; L'imposta ipotecaria e catastale sono determinate
nella misura fissa di 129,11 ciascuna.
Le agevolazioni sono estese anche alle pertinenze
che possono essere acquistate anche con atto separato, è
ammessa una sola pertinenza per categoria che rientri tra le seguenti:
C/2: BOX
C/6: posti auto
C/7: cantine e soffitte.
Per poter usufruire di tali agevolazioni occorre rispettare e possedere
tassative ed inderogabili caratteristiche soggettive ed oggettive.
Le caratteristiche inerenti la casa sono stabilite dal decreto ministeriale
2 agosto 1969 :
1)non deve essere di lusso (si prende in considerazione
l'effettivo stato della casa e non la classificazione catastale)
2)deve essere situata nel Comune dove l'acquirente
ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto (prima
tale termine era stabilito nella misura di docici mesi), se diverso,
nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività
lavorativa;
3)se l'acquirente si è trasferito all'estero
per lavoro, l' immobile deve essere ubicato nel Comune ove ha sede
o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;
4)se l'acquirente è un cittadino italiano
emigrato all'estero l'immobile può essere ubicato in qualunque
comune del territorio italiano.
5)L’acquirente dovrà dichiarare nell’atto
di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con
il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l’immobile da acquistare. Dovrà dichiarare
a pena di decadenza di voler stabilire la residenza nel comune ove
è ubicato l’immobile da acquistare, di non essere titolare
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto
il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
sull’acquisto della prima casa a partire da quelle previste
dalla Legge 22.4.82 n. 168 in avanti. Tali benefici decadono se
nella dichiarazione in oggetto il soggetto renda una dichiarazione
falsa o trasferisca a titolo oneroso o doni l’abitazione prima
che si siano compiuti cinque anni dal momento dell’acquisto,
salvo che non provveda al riacquisto entro un anno di altra abitazione
da adibire a propria abitazione principale. In questi casi la legge
prevede l'obbligo di corrispondere la differenza di imposta versata
sull'acquisto nonchè il pagamento di una sopratassa del 30%
oltre agli interessi di mora.
PERDITA BONUS PRIMA CASA
Per evitare la perdita dei benifici fiscali
inerenti la "prima casa" e l'esborso della relativa soprattassa
pari al 30% delle imposte qualora si decidesse di vendere o donare
prima che siano trascorsi 5 anni la normativa ha stabilito quanto
segue: il contribuente deve acquisire un altro immobile con i medesimi
requisiti entro un anno dalla vendita. Controverso è stato
per un certo periodo il termine della decorrenza e in merito è
intervenuta l'Agenzia delle Entrate che ha stabilito quanto segue:"la
stipula di un contratto preliminare non è sufficiente per
evitare la perdita delle agevolazioni fiscali "prima casa"
sull'appartamento rivenduto prima del decorso di un quinquennio
dalla data della compravendita agevolata". Quindi fà
fede la data di stipula dell'atto di comravendita (vedi le fasi
per un corretto acquisto).
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